Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali dei terreni.

Pubblicato il 19 dicembre 2022 • Ambiente

Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali, ai sensi dell’art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni.

Pubblicizzazione dei nuovi dati censuari delle particelle catastali oggetto di aggiornamento a seguito delle dichiarazioni rese agli organismi pagatori nell’anno 2022.

Nella Gazzetta Ufficiale del 15/12/2022 è prevista la pubblicazione del comunicato dell’Agenziadelle Entrate contenente gli elenchi dei Comuni per i quali è stato completato l’aggiornamento delle particelle oggetto di variazioni colturali nell’anno 2022.

L’aggiornamento delle informazioni censuarie relative ai terreni iscritti nella banca dati catastale è stato effettuato, ai sensi dell’art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, sulla base degli elenchi forniti da Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) che li ha prodotti tenendo conto delle dichiarazioni rese, nell’anno 2022, agli organismi pagatori riconosciuti ai fini
dell’erogazione dei contributi agricoli.

Come consultare gli aggiornamenti - Gli elenchi delle particelle aggiornate(1) sono disponibili anche sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, possono essere consultati presso l’albo on line del Comune di competenza, nonchè presso la sede della Direzione Provinciale di Massa, sito in VIA PROVINCIALE MASSA AVENZA,38/B, previo appuntamento.

In caso di incoerenza - I contribuenti che riscontrano delle incoerenze nell’aggiornamento possono presentare una richiesta di riesame in autotutela. La richiesta non interrompe o sospende il termine di 120 giorni ai fini della presentazione dell’eventuale ricorso.

I ricorsi avverso la variazione dei redditi, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, possono essere proposti entro centoventi
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato dell’Agenzia di cui sopra.

Dal 1° gennaio 2016, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.

Si Allega:

  • Elenco particelle;
  • Manifesto;
  • Richiesta di esercizio dell'autotutela;

 

 

 

2022-variazionicolturaliagea-autotutela
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