ORDINANZA n.16 del 21/07/2022
IL SINDACO ORDINA:
1) Aree a coltura cerealicola o foraggera: I proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
2) Aree boscate e aree rurali (L.R. 39/00; L.R. 65/14) I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di aree boscate e rurali confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi, strutture viarie, ricadenti nelle aree a rischio incendi boschivi individuate nel Piano Comunale di Protezione Civile, devono provvedere a proprie spese, a realizzare e a mantenere una fascia parafuoco di protezione nella loro proprietà, secondo le indicazioni del Piano Antincendi boschivi regionale in corso di validità.
3) Attività turistiche e ricettive; I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al pericolo di incendi boschivi, devono assicurare la discontinuità del combustibile vegetale in senso verticale e orizzontale delle aree a verde del proprio insediamento, al fine di regolare lo sviluppo della vegetazione e mantenere in efficienza e sicurezza le stesse aree, in linea con quanto previsto dal Regolamento Forestale della Toscana e dal vigente Piano Antincendi Boschivi;
4) Aree Urbane e Centri Abitati: E’ vietata qualsiasi accensione di fuochi ad esclusione della cottura di cibi e bracieri e barbecue, all’interno delle aree attrezzate.
5)Vigilanza: Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.
6) Sanzioni: La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.
Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Tresana per 15 giorni e sul sito internet istituzionale del Comune di Tresana, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio di Tresana.
La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:
- Alle associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale;
- Comando Stazione Carabinieri;
- Comando Stazione Carabinieri forestali;
- Commissariato di Polizia di Stato;
- Consorzio di Bonifica Toscana Nord;
- Provincia di Massa Carrara.
Inviata per conoscenza a:
- Presidenza Giunta Regione Toscana;
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Massa Carrara;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Aulla;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Firenze ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".
IL SINDACO
Matteo Mastrini